A dicembre 2018 è stato pubblicato un chiarimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di diagnosi energetiche e certificazione ISO 50001.
Il documento introduce una novità nel settore, ovvero la possibilità di adottare un Sistema di Gestione dell’Energia certificato da Ente di Certificazione accreditato come alternativa all’esecuzione di una diagnosi energetica (art. 8 comma 1 Dlgs 102/2014), a condizione che il Sistema di Gestione includa un audit energetico conforme all’Allegato 2 dello stesso Dlgs 102/2014.
Ai fini dell’esclusione, l’impresa obbligata non è più tenuta quindi all’invio del report di diagnosi energetica (e relativi allegati) all’ENEA; sarà sufficiente inviare:
– Copia del Certificato ISO 50001 in corso di validità.
– “Matrice di sistema” da redigere in base al format “tipo” proposto, nella quale sia possibile evincere secondo quali criteri e modalità il sistema di gestione dell’energia ISO 50001 implementato è rispondente ai requisiti dell’Allegato 2 Dlgs.102/14, nonché in quali documenti, procedure e/o registrazioni è posta in evidenza e sia possibile rintracciare tale conformità. In tale matrice si deve indicare anche il confine certificato e dare evidenza, se esistono, degli eventuali siti produttivi gestiti dall’impresa, situati all’esterno del confine certificato (il format tipo della Matrice di sistema con indicazione degli elementi minimi richiesti è pubblicato sul sito Enea